Tribunale di Milano sentenza 12/2/2015
12 febbraio 2015
In caso di deposito di decreto ingiuntivo telematico, ove sia contestato il conferimento della procura, a parere del Tribunale non è sufficiente produrre l'originale, ma occorre produrre la copia autenticata con la firma digitale. Si riporta la decisione
"""L’attrice opponente ha altresì eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto per omessa allegazione della procura alle liti. L’eccezione è fondata. Premesso che l'ingiungente ha allegato di avere conferito la procura su supporto cartaceo separato dal ricorso e premesso altresì che trattasi di ricorso telematico, ai sensi dell’art. 10 DPR 123/2001"Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore, che si costituisce per via telematica, trasmette la copia informatica della procura medesima, asseverata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma digitale". La convenuta opposta non ha prodotto la copia informatica della procura autenticata con firma digitale, bensì la versione cartacea della procura medesima (doc. 7), di per sé sola insufficiente a perfezionare il valido conferimento del mandato ad litem nell'ambito di un ricorso effettuato con strumenti telematici. G. srl non ha neppure fornito la prova dell’allegazione della procura - convertita in formato digitale dall'originale cartaceo - alla busta telematica firmata digitalmente, ciò affinché si possa ritenere soddisfatto il requisito della congiunzione materiale all’atto richiesto dall’art. 83, co. 3°, ultima parte, c.p.c."""
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